Chiara Prele – FONDAZIONI CULTURALI E FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: BREVI NOTE

L’universo fondazionale italiano è oggi estremamente ampio e variegato.
L’evoluzione della fondazione è iniziata intorno agli anni Settanta, con una attenzione della società civile verso temi di tradizionale competenza del settore pubblico. Quest’ultimo ha mostrato interesse verso il fenomeno, specie in un momento di crisi del welfare state. Le fondazioni sono dunque aumentate vistosamente di numero, si configurano maggiormente come fondazioni operative che come fondazioni di erogazione, operano in diversi campi (culturale, scientifico, di ricerca, assistenziale, etc.); esse presentano, inoltre, differenze tra di esse. Questa evoluzione è stata resa possibile dalla presenza di una disciplina, contenuta nel titolo II del libro primo del codice civile, molto scarna e che ha subito successivi interventi abrogativi da parte del legislatore; gli statuti delle singole fondazioni hanno quindi  potuto colmare le lacune, inserendosi nelle maglie di una disciplina a trama larga.
La fondazione è stata utilizzata dallo Stato e anche da altri enti territoriali, quali le Regioni. Lo Stato ha trasformato in fondazione enti pubblici; il fenomeno si è verificato prevalentemente in campo culturale (l’esempio paradigmatico è costituito dalla trasformazione in fondazione degli enti lirici, con decreto legislativo n. 367/1996), prevalentemente allo scopo di attrarre risorse private che colmassero l’insufficienza delle risorse statali. Inoltre, ha creato fondazioni ex novo: il caso più importante di questo fenomeno sono le fondazioni di origine bancaria, che hanno avuto un percorso legislativo a tappe, iniziato con la legge n. 218/1990  e culminato con il decreto legislativo n. 153/1999. Tutte queste fondazioni sono regolate da legislazione speciale, rispetto alla quale il codice civile costituisce mera disciplina residuale.
Da quanto fin qui detto risulta un panorama ricco e diversificato. Ciò vale anche dal punto di vista legislativo, poiché mentre le fondazioni di diritto speciale, in particolare le fondazioni di origine bancaria, al di là della specificità della disciplina riferita al tipo fondazionale, possono dirsi rette da norme che tengono conto dei principi introdotti nell’ordinamento negli ultimi anni (sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, efficienza), le fondazioni disciplinate dal codice civile risentono le difficoltà di una disciplina datata, propria di un periodo in cui i principi appena menzionati erano sconosciuti all’ordinamento, il quale era, anzi, ispirato, da uno sfavore verso i corpi intermedi. La legislazione speciale ha, per contro, potuto e dovuto tenere nel debito conto questi principi; si potrebbe in qualche modo giungere ad affermare che l’evoluzione e la prassi statutaria hanno ispirato il legislatore speciale.
Per le fondazioni rette dal diritto civile, quali le fondazioni culturali,  attualmente, la possibilità di colmare statutariamente le lacune codicistiche non è più sufficiente: queste fondazioni necessitano di norme che consentano loro di operare con efficienza, in primo luogo raccogliendo fondi, in secondo luogo operando in modo agile ed efficace.
Uno dei principali problemi delle fondazioni culturali è, come è noto, l’esiguità delle risorse. E’ molto difficile, se non impossibile, effettuare seriamente e con successo un’attività di fund raising in assenza di una disciplina che preveda una trasparenza dell’attività e resoconti periodici, aspetti totalmente assenti dal codice civile.
Questo è soltanto uno degli aspetti che portano ad affermare l’urgenza di revisione della disciplina delle persone giuridiche contenuta nel codice civile. Due bozze sulla materia erano state predisposte nelle due precedenti legislature; soltanto in questa legislatura una proposta di riforma è stata per la prima volta presentata in Parlamento dall’on. Michele Vietti. La proposta risulta ora all’esame della Commissione Giustizia e l’on. Vietti ne è il relatore. Senza addentrarsi nel pur interessante esame di questa proposta, merita citare che essa risulta fermamente ispirata ai principi di trasparenza, autonomia e responsabilità, ormai entrati nel libro quinto del codice civile a seguito della riforma del diritto societario compiuta con decreto legislativo n. 6/2003, a seguito di puntuale lavoro di una Commissione presieduta dallo stesso on. Vietti.
Le fondazioni culturali possono, in ogni caso, beneficiare di erogazioni da parte delle fondazioni  di origine bancaria. Queste sono persone giuridiche private, appartenenti al settore non profit, come precisato dalla Corte Costituzionale nelle importanti sentenze nn. 300 e 301 del 2003. Esse sono principalmente fondazioni di erogazione, anche se gli ultimi anni hanno visto aumentare il loro ruolo operativo. L’attività di erogazione nei settori rilevanti può certamente svolgersi a favore di fondazioni culturali, così come non potrebbe essere esclusa un’attività realizzata in partnership tra una fondazione di origine bancaria e una fondazione culturale. Giova segnalare che le erogazioni delle fondazione di origine bancaria, che in un primo momento erano spesso configurate come erogazioni di contributi “a pioggia”, che potevano ricordare la logica di assistenzialismo propria degli enti territoriali, hanno successivamente seguito un criterio selettivo, consistente nell’individuazione di progetti valutati meritevoli di finanziamento. Lo stesso decreto legislativo n. 153/1999 e il successivo atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999 prevedono che le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale siano determinati, nelle forme stabilite dagli statuti o dai regolamenti interni, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti da finanziare. I principi che guidano la scelta sono: trasparenza, motivazione, tutela degli interessi contemplati negli statuti, migliore utilizzazione delle risorse ed efficacia degli interventi.
Le fondazioni di origine bancaria, nell’ambito dei principi stabiliti dai diversi livelli della loro disciplina, di emanazione statale e propria di ciascuna fondazione, godono di un margine di discrezionalità nella valutazione dei progetti da finanziare. E’ ovvio che, nella situazione presente, le fondazioni culturali debbono essere capaci di progettualità e non meramente sperare di sopravvivere con contribuzioni periodiche da parte di istituzioni, che a mala pena consentono loro di fare fronte alle spese di gestione.
D’altra parte, una fondazione culturale al passo con i tempi è una fondazione capace di realizzare progetti o svolgere attività, poiché, d’altra parte, questo è oggi il modo di impegnarsi nella cultura.

8 maggio 2009

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