Statuto

Capitolo I Denominazione e Sede
Art. 1 – Denominazione
Art. 2 – Sede legale

Capitolo II Finalità e attività operativa
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Attività operativa

Capitolo III Membri e loro riconoscimento
Art. 5 – Membri
Art. 6 – Riconoscimento dei Membri della Fondazione

Capitolo IV Organi istituzionali centrali
Art. 7 – Organizzazione
Art. 8 – Il Presidente della Fondazione
Art. 9 – Il Segretario Generale/Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 10 – Il Comitato dei Garanti
Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione
Art. 12 – Il Comitato per il Sostegno Finanziario, ove istituito
Art. 13 – Il Revisore legale dei conti
Art. 14 – Verbali

Capitolo V Patrimonio, Entrate ed Utili
Art. 15 – Patrimonio, entrate ed utili della Fondazione – loro erogazione
Art. 16 – Fondi Patrimoniali Particolari
Art. 17 – Esercizio Finanziario e obbligo di redigere il bilancio
Art. 18 – Certificazione del Bilancio

Capitolo VI Disposizioni varie
Art. 19 – Rappresentanza legale
Art. 20 – Modifiche al regolamento
Art. 21 – Simbolo
Art. 22 – Durata

22 maggio 2001

Capitolo I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Denominazione
Il presente documento costituisce lo Statuto della “Fondazione Internazionale Nova Spes ONLUS” (la “Fondazione”), costituita il 14 Giugno 1979, ad opera di don Pietro Pace.

Art. 2 – Sede legale
La Fondazione ha sede legale e operativa in Roma – Piazza Adriana 15, e sede secondaria in Wilmington (Delaware, U.S.A.) 100 West Tenth Street.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse anche all’estero altre sedi, uffici e rappresentanze

Capitolo II

FINALITÀ E ATTIVITÀ OPERATIVA

Art. 3 – Finalità 
La Fondazione è ente morale con fini culturali, senza scopo di lucro. Lo scopo della “Fondazione Internazionale Nova Spes ONLUS” è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tramite la promozione dello sviluppo globale dell’uomo e della società mediante lo svolgimento di una attività culturale.
La Fondazione, attraverso un’intensa e continuativa attività di studio volta a cogliere e sviluppare temi cruciali del dibattito culturale, etico, religioso, politico e sociale, intende costituirsi come voce autorevole tra quelle espressioni della società civile che vogliono orientare uno sviluppo attento ai valori umani.
I destinatari delle proposte della Fondazione (“Proposta Nova Spes”) sono, innanzi tutto, coloro che hanno responsabilità decisionale nell’ambito istituzionale e sociale.
Art. 4 – Attività operativa
L’attività della Fondazione consiste nell’attuazione di progetti elaborati da specialisti dei vari rami del sapere (come filosofia, scienza, istruzione e formazione, religione, comunicazione, economia etc.) attenti a coniugare una proposta culturale unitaria e transdisciplinare.
I progetti elaborati sono oggetto di dibattito e diffusione mediante iniziative pubbliche: seminari, tavole rotonde, convegni internazionali, pubblicazioni, segnalazioni alla stampa. La Fondazione potrà svolgere altre attività purché direttamente connesse a quella sopra menzionata.

Capitolo III

MEMBRI E LORO RICONOSCIMENTO

Art. 5 – Membri
La Fondazione riconosce i promotori della “Proposta Nova Spes” come:
1. Membri Fondatori, cioè coloro – persone fisiche – che hanno partecipato in modo determinante alla costituzione della Fondazione e coloro ai quali, per particolare servizio reso alla Fondazione, venga riconosciuta tale qualifica. I Membri Fondatori, per mantenere tale qualifica, devono continuare a prestare la loro attiva collaborazione.
2. Membri effettivi, cioè coloro – persone fisiche – che con la loro particolare competenza in campi specifici di studio, di ricerca e di azione possono rappresentare ambiti diversi di sapere e di esperienza (come scienza, filosofia, formazione, religione, comunicazione, economia etc.) e che, collaborando con continuità per più di due anni, danno impulso alle attività della Fondazione.
3. Membri Benemeriti, cioè quei Membri – persone fisiche o giuridiche – che compiano in via continuativa effettive azioni di sostegno della Fondazione, particolarmente nel reperimento di risorse economico-finanziarie.

Art. 6 – Riconoscimento dei Membri della Fondazione
Il riconoscimento dei Membri Fondatori, Effettivi e Benemeriti compete al Comitato dei Garanti della Fondazione, su proposta del Presidente e del Segretario Generale. Salvo il caso di dimissioni, la perdita della qualifica di Membro viene dichiarata dal Comitato dei Garanti.

Capitolo IV

ORGANI ISTITUZIONALI CENTRALI

Art. 7 – Organizzazione
La Fondazione, per raggiungere le sue finalità, opera mediante strutture direttive e operative centrali e, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, mediante strutture operative di presenza sul territorio.
Sono organi istituzionali centrali della Fondazione:
1. Il Presidente della Fondazione
2. Il Segretario Generale e Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Il Comitato dei Garanti
4. Il Consiglio di Amministrazione
5. Il Comitato per il Sostegno Finanziario, se costituito
6. Il Revisore legale dei conti.

Art. 8 – Il Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è prescelto dal Comitato dei Garanti tra i Membri della Fondazione e:
– è membro di diritto del Comitato dei Garanti, che presiede
– ha la rappresentanza morale della Fondazione
– dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 9 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è prescelto dal Comitato dei Garanti tra i Membri del Consiglio di Amministrazione e, di diritto, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato dei Garanti.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Fondazione ed ha il compito di attuare, tramite l’ufficio dallo stesso organizzato come Segretariato Generale, gli indirizzi del Comitato dei Garanti e le delibere del Consiglio di Amministrazione, sia per quanto riguarda la direzione, il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative che per quanto riguarda il consolidamento e l’estensione della presenza della Fondazione ai vari livelli, nonché lo sviluppo dell’organizzazione per il sostegno finanziario.
In particolare, il Segretario Generale:
1 – fornisce al Comitato dei Garanti della Fondazione gli elementi per la formulazione degli indirizzi programmatici della Fondazione;
2 – formula le proposte attuative degli indirizzi prefissati dal Comitato dei Garanti della Fondazione, predispone e coordina i programmi di lavoro per la loro esecuzione;
3 – redige e trasmette al Comitato dei Garanti e al Consiglio di Amministrazione rapporti periodici sulle attività della Fondazione;
4 – ha il diritto di assistere a tutte le riunioni del Comitato per il Sostegno Finanziario, ove costituito;
5 – propone il riconoscimento dei Membri Fondatori, Effettivi e Benemeriti;
6 – assume e coordina il personale del Segretariato Generale; promuove la costituzione degli organi e dei gruppi preposti allo svolgimento dell’attività culturale;
7 – esercita i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è eletto dal Comitato dei Garanti per un periodo di 5 anni ed è rieleggibile.

Art. 10 – Il Comitato dei Garanti
1. Composizione.
Il Comitato dei Garanti è costituito da un minimo di 9 ad un massimo di 21 componenti che devono essere Membri della Fondazione.
2. Funzioni e poteri.
Il Comitato dei Garanti controlla che l’elaborazione della “Proposta Nova Spes” sia conforme alle finalità della Fondazione e che le sue attività si svolgano per realizzarne progressivamente le finalità; indica gli indirizzi programmatici della Fondazione.
Inoltre:
a) nomina, sostituisce e destituisce:
– i Membri Fondatori, Effettivi e Benemeriti,
– i propri componenti che non ne facciano parte di diritto, determinandone il numero;
– il Presidente della Fondazione;
– il Segretario Generale e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
– gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

– nomina il Revisore legale dei conti e, se opportuno, il Comitato per il Sostegno Finanziario;
b) delibera le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento della Fondazione.
3. Votazioni.
Il Comitato dei Garanti è validamente costituito con la presenza, di persona o per delega, e anche mediante teleconferenza o videoconferenza, della metà più uno dei suoi componenti, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, eccetto i casi in cui sia prevista una diversa maggioranza dallo Statuto. Sono ammesse le delibere circolari, e cioè mediante circolazione da parte del Presidente, anche per e-mail, della bozza di delibera, da approvare con la maggioranza quivi prevista.
4. Procedure.
Il Comitato dei Garanti è presieduto dal Presidente della Fondazione, elegge, destituisce e sostituisce, tra i propri componenti, un Vice-Presidente e un Segretario.
I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
5. Riunioni.
Il Comitato dei Garanti si riunisce almeno una volta l’anno e comunque tutte le volte che lo richiedono i due terzi dei componenti, o il Presidente.
6. Avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione è diramato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno della riunione.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione
1. Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione, è composto dal Segretario Generale/Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne fa parte di diritto, e da due a quattro Consiglieri, anche non Membri, eletti dal Comitato dei Garanti, che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
2. Funzioni e poteri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché per l’attuazione degli indirizzi elaborati dal Comitato dei Garanti della Fondazione.
In particolare e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:
a – approva i programmi presentati dal Segretario Generale; esamina le relazioni delle attività svolte;
b – approva la costituzione degli organi operativi del Segretariato Generale;
c – approva la apertura o chiusura di sedi secondarie, uffici e rappresentanze della Fondazione;
d – approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
e – delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, nonché sull’amministrazione ed erogazione delle rendite e mezzi finanziari della Fondazione;
f – cura e gestisce, con l’assistenza del Comitato per il Sostegno Finanziario ove istituito, il patrimonio della Fondazione e relativi Fondi specifici assicurando:
– un attento investimento dei mezzi finanziari
– periodici controlli sulle variazioni degli investimenti
– il migliore utilizzo dei beni immobili;
h – determina l’indennità di carica del Segretario Generale e degli altri aventi diritto a compensi o rimborsi spese.

3. Votazioni.
– Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche mediante teleconferenza o videoconferenza, della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione ove la delibera venga adottata; in caso di parità, prevale il voto del Segretario Generale. Sono ammesse le decisioni circolari, e cioè mediante circolazione, da parte del Segretario Generale, anche per e-mail, delle bozze di delibera, da approvare con la maggioranza quivi prevista.
4. Procedura.
– Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni e poteri per l’amministrazione della Fondazione al Segretario Generale e al Tesoriere, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale in base al presente Statuto.
5. Riunioni.
– Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno e può riunirsi in sessione straordinaria per convocazione o su iniziativa del Presidente della Fondazione o del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Le riunioni verranno tenute nel luogo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Avviso di convocazione.
– Non sarà necessario alcun preavviso per la convocazione di riunioni ordinarie per le quali siano stati fissati la data e il luogo dal Consiglio di Amministrazione stesso nella sua precedente riunione. Avvisi scritti, orali o in altro modo, di data e luogo, saranno trasmessi per le riunioni straordinarie in tempo utile per la riunione dei consiglieri.

Art. 12 – Il Comitato per il Sostegno Finanziario ove istituito
Qualora lo ravvisasse opportuno, il Comitato dei Garanti potrà istituire un Comitato per il Sostegno Finanziario, determinandone composizione, funzioni e regolamento.

Art. 13 – Il Revisore legale dei conti
Il Revisore legale dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione contabile, economica e finanziaria della Fondazione e potrà accedere liberamente alla contabilità e alla Cassa della Fondazione per le verifiche di sua competenza.

Art. 14 – Verbali
Le delibere del Comitato dei Garanti, del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei Conti saranno verbalizzate per riassunto in appositi libri tenuti dai relativi presidenti e dal Revisore e dagli stessi firmati, insieme al segretario della riunione per autenticità. Sugli stessi libri verranno trascritte, e firmate dal Presidente dell’organo deliberante e dal Segretario, le delibere assunte mediante circolazione dei relativi verbali. Gli originali saranno conservati agli atti della Fondazione. Quando ritenuto necessario ed opportuno, il Presidente della riunione potrà chiamare a fungere da segretario della stessa un notaio.

Capitolo V

PATRIMONIO, ENTRATE ED UTILI

Art. 15 – Patrimonio, entrate ed utili della Fondazione – loro erogazione
a) Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti per donazione, successione e lascito o per qualsiasi altro titolo, ivi compresi i Fondi Patrimoniali Particolari di cui all’Art. 16.
b) le entrate della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il perseguimento dei fini suoi propri, sono costituite:
1 – dai redditi e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle iniziative della Fondazione;
2 – dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze delle entrate rispetto alle uscite;
3 – dai contributi dei Membri della Fondazione e di terzi.
c) I contributi e sostegni finanziari richiesti ed elargiti devono risultare finalizzati all’esclusivo raggiungimento delle finalità della Fondazione, senza condizioni di sorta, e la Fondazione potrà erogare utili, avanzi di gestione, pagamenti e rendite unicamente per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In particolare la Fondazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salve le disposizioni di legge, anche per l’eventuale distribuzione a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima unitaria struttura.
Art. 16 – Fondi Patrimoniali Particolari
La Fondazione, nel perseguimento dei fini suoi propri, potrà istituire Fondi Patrimoniali con indirizzi ed utilizzazioni particolari, in ottemperanza alle disposizioni del donatore di tali Fondi.
Art. 17 – Esercizio finanziario e obbligo di redigere il bilancio
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno del calendario ed ogni esercizio si chiuderà al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo, redatto a cura del Segretario Generale secondo criteri di rigida trasparenza gestionale, sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro il mese di Aprile di ciascun anno.

Art. 18 – Certificazione del bilancio
Ove necessario ed utile, la certificazione del bilancio potrà essere affidata ad una Società di revisione prescelta dal Consiglio di Amministrazione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19 – Rappresentanza legale
Rappresentante legale della Fondazione è il Segretario Generale.

Art. 20 – Modificazioni
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Comitato dei Garanti a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 21 – Simbolo
Il simbolo internazionale della Fondazione è un arco formato da strisce alternate azzurre e blu marino; dentro ed alla base dell’arco le parole NOVA SPES ONLUS in nero, sormontate dalle due mani tratte dalla “Creazione di Adamo” di Michelangelo.

Art. 22 – Durata
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Comitato dei Garanti determinerà la destinazione degli eventuali residui patrimoniali e di cassa; tuttavia, in ogni caso, le disponibilità finanziarie, dopo il pagamento di tutte le passività, verranno distribuite esclusivamente ad una o più organizzazioni che abbiano scopi coerenti con quelli della Fondazione, ferma restando in ogni caso l’ottemperanza alle disposizioni di legge.

F.to: Laura Giuseppina Paoletti

F.to: Francesca Bissatini – notaio

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